Obbligo DI ADEGUAMENTO per i Titolari o Gestori di Siti Web entro il 03 Giugno
2015
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
n 126 del 03.06.2014 del Provvedimento del Garante della Privacy intitolato: “Individuazione delle modalità semplificate
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio
2014”, c.d. Cookie Law (in attuazione della direttiva comunitaria
09/136/CE) ha segnato il decorso del termine di un anno per gli editori dei siti web al fine di
regolarizzare la loro posizione.In estrema
sintesi la normativa ha posto sugli editori l'obbligo di acquisire il consenso
preventivo e informato degli utenti alla installazione di cookie usati per fini
diversi da quelli meramente tecnici.Le conseguenze
del mancato rispetto di detta disciplina prevedono sanzioni amministrative il cui valore oscilla dai seimila ai
centoventimila euro.
"Con questo provvedimento, maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholders, diventa più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea. La procedura semplificata consentirà agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso davvero libero e consapevole" Antonello Soro, presidente del Garante privacy
Conseguenze
del mancato rispetto della disciplina in materia di cookie.Si ricorda che per il caso di omessa informativa o
di informativa inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre
che nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente provvedimento,
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a
trentaseimila euro (art. 161 del Codice).L'installazione di cookie sui
terminali degli utenti in assenza del preventivo consenso degli stessi
comporta, invece, la sanzione del pagamento di una somma da diecimila a
centoventimila euro (art. 162, comma 2-bis, del Codice).L'omessa o incompleta
notificazione al Garante, infine, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37,
comma 1, lett. d), del Codice, è sanzionata con il pagamento di una somma da
ventimila a centoventimila euro (art. 163 del Codice - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa
e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Orbene, al fine
di comprendere il provvedimento in esame appare opportuno rammentare che i cookies, dall'inglese biscotti, sono file di testo che i
siti web visitati durante la navigazione
inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook)
dell'utente, ove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi
siti alla visita successiva, al fine di identificare chi ha già visitato il portale
web in precedenza e, ad esempio, ricordare la lingua predefinita o le
credenziali di accesso ad una area riservata. Posta
la varietà e complessità di tali file di informazioni lo stesso legislatore ha
deciso di suddividerli in due macro-categorie:cookie
"tecnici" e c.d. cookie "di profilazione".
cookie tecnici e si intendono “ quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" - cfr. art. 122, comma 1, del Codice - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Al contrario vengono definiti
cookie di profilazione quelli “volti a creare profili relativi
all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione
in rete”- Individuazione delle
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) In
virtù della differenza e della diversa invasività che tali strumenti compiono
nella sfera privata degli utenti, la normativa
prevede che, mentre per i cookie tecnici l'utente debba semplicemente essere
informato della informativa della privacy art. 13 D.lgs. 196/2003, per il caso dei cookies di profilazione lo
stesso utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso preventivo (opt-in).(art. 122, comma 1, del Codice).
Si ricorda, inoltre, che l'uso dei cookie finalizzato a
"definire il profilo o
la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,
ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti
tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti" [1] è
compreso fra i trattamenti soggetti all'obbligo di notificazione al Garante ai
sensi dell'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice della Privacy che
ritualmente recita:
“Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende
procedere solo se il trattamento riguarda…. dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare
abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di
comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; Quindi, nel
momento in cui l'utente accederà ad un sito web,( sia essa la pagina iniziale o
altra pagina) deve pertanto essergli presentato un banner con la c.d. prima
informativa "breve", contenente le seguenti indicazioni: a) che il sito utilizza cookie di profilazione
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dall'utente nell'ambito della navigazione in rete; b)
che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti" (laddove
ciò ovviamente accada); c)
il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti ulteriori
indicazioni relative a: d)
l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è possibile negare il
consenso all'installazione di qualunque cookie; e)
l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra
area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di
un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei
cookie
L'informativa estesa, adeguatamente redatta in una altra pagina del sito, deve contenere le indicazioni relative a:- uso dei cookie tecnici e analytics - possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;- possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;" - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei Cookie - 8 Maggio 2014 ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 13 Giugno 2014 )
Infine, si rileva che la disciplina tiene in conto il differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").
L'editore, infatti, viene a rivestire una duplice veste: per un lato è il titolare del trattamento dei cookies installati direttamente sul proprio sito; dall'altro è un intermediario tecnico fra l'utente ed i terzi (poiché non è contitolare con le terze parti per i cookies che le stesse installano per il loro tramite).In virtù di tale distinzione, dunque, l'editore non viene obbligato ad inserire sull' home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti.
L'informativa estesa, adeguatamente redatta in una altra pagina del sito, deve contenere le indicazioni relative a:- uso dei cookie tecnici e analytics - possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;- possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per configurare tali impostazioni;" - Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei Cookie - 8 Maggio 2014 ( Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 13 Giugno 2014 )
Infine, si rileva che la disciplina tiene in conto il differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. "editore") o di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti").
L'editore, infatti, viene a rivestire una duplice veste: per un lato è il titolare del trattamento dei cookies installati direttamente sul proprio sito; dall'altro è un intermediario tecnico fra l'utente ed i terzi (poiché non è contitolare con le terze parti per i cookies che le stesse installano per il loro tramite).In virtù di tale distinzione, dunque, l'editore non viene obbligato ad inserire sull' home page del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie installati per il suo tramite dalle terze parti.
[1] Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Avv. Fabio Maggesi
Dott.ssa Eleonora Mattia
Nessun commento:
Posta un commento