PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE CON SENTENZA 37596/2014
Con la pronuncia che si segnala nel presente Articolo, depositata il 12 settembre 2014, i giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione hanno affermato che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 660 c.p. (molestie o disturbo alle persone), va considerato luogo aperto al pubblico la piattaforma sociale Facebook, quale luogo “virtuale” aperto all’accesso di chiunque utilizzi la rete.
Per inciso:La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “Integra il reato di cui all'art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone) l'invio di messaggi molesti, "postati" sulla pagina pubblica di Facebook della persona offesa, trattandosi di luogo virtuale aperto all'accesso di chiunque utilizzi la rete e quindi di "luogo aperto al pubblico"” (Cass. pen. Sez. I, 11-07-2014, n. 37596).
Nessun dubbio può essere posto sulla circostanza che internet - e nella specie un social network - costituisca a tutti gli effetti un “luogo” di incontro fra più soggetti, non potendosi operare alcuna differenza (giuridicamente rilevante) fra “luogo reale” e “luogo virtuale”.Allo stesso tempo, però, diviene difficile poter negare che un social network come facebook, aperto ormai anche al Mobile, non possa considerarsi come un luogo di incontro fruibile a chiunque e quindi per analogia assolutamente un luogo aperto al pubblico.
Si ricorda che, a mente dell'Art. 660 c.p, viene stabilito quanto segue:
"Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino ad € 516"
Con riferimento alla fattispecie di reato in questione la Corte ha ritenuto «innegabile che la piattaforma sociale Facebook (disponibile in oltre 70 lingue, che già nel 2008 contava più di 100 milioni di utenti) rappresenti una sorta di piazza immateriale che consente un numero indeterminato di accessi e visioni, rese possibili da una evoluzione scientifica che il Legislatore non era arrivato ad immaginare».
Una Sentenza come questa non potrà che ritenersi di importante contestualizzazione per chiunque volesse tutelare il proprio "Diario" da "messaggi indesiderati e continui" che, alla luce di quanto indicato, non potranno che considerarsi molesti e quindi equiparati a quelli posti in essere all'interno della "reale vita quotidiana" (Luogo Reale = Luogo Virtuale)
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