lunedì 18 luglio 2016

PRIVACY SHIELD Adottato dalla Commissione Europea

Al Via il nuovo accordo che supera il vecchio SAFE HARBOR; Obblighi Rigorosi per tutte le imprese che operano sui dati, sulla trasparenza e sulla Tutela dei Diritti.


Questi i principi fondamentali sui cui si fonda il nuovo Accordo fra EU e USA per gli scambi oltreoceano dei dati personali per finalità di natura commerciale.

Ormai da pochi giorni la Commissione Europea ha completato la procedura di Adozione del "EU-US Privacy Shield".
Sembrerebbe che lo Scudo per la Privacy abbia ottenuto il giusto riscontro e requisiti di stabilità adeguati per potersi mettere in campo.
Il Privacy Shield oggi, dunque, propone significativi passi in avanti se si pensa al punto di partenza tenutosi nel lontano 2000 su impulso dell'ex Presidente dell'Autorità Garante Italiana per la Privacy, Stefano Rodotà, nonchè presidente illo tempore del Gruppo dei Garanti Europei  ( c.d. Gruppo Art. 29 della Direttiva Comunitaria 95/46/CE ).

Devo, in ogni caso, anche in vista dei ragionevoli sforzi, ritenere che si sia raggiunto un ottimo compromesso considerando anche il punto di vista della Famosa Sentenza  della Corte di Giustizia Europea che ha invalidato nel 2015 il precedente Safe Harbor perchè privo delle sufficienti garanzie sulla tutela della riservatezza dei dati degli utenti europei trasferiti oltreoceano.

La decisione della Corte, infatti, accoglieva ( si ricorda ) il ricorso di un cittadino Austriaco (un certo Max Shrems ) nei confronti di Facebook che, muovendo rivelazioni riguardo al caso Snowden, denunciava le violazioni al diritto alla riservatezza da parte della NSA (National Secutiry Agency) ritenendo dunque il diritto Statunitense insufficiente alla protezione dei dati trasferiti dall'EU.

Con il Privacy Shield, quindi, oggi USA ha escluso attività indiscriminate di sorveglianze di massa sui dati personali trasferiti da EU a USA assicurando, così, meccanismi di vigilanza determinati; 
ed infatti l'Intelligence nazionale ha garantito come la raccolta di dati di massa sarà "eventualmente ammessa" esclusivamente laddove ne ricorrano i presupposti.

In vista del nuovo Accordo, di non facile ripetizione, il Dipartimento del Commercio degli US, sottoporrà le imprese aderenti allo Scudo a verifiche e ad aggiornamenti periodici onde accertare che vengano rispettate le regole sancite.
Diversamente, l'azienda sarà sanzionata ed eventualmente "cancellata" dall'elenco dei c.d. aderenti.

Altra cosa importantissima sarà la possibilità, per il cittadino Europeo che riterrà di aver subito un abuso, di presentare un esposto mediante semplicissimi meccanismi di composizione di semplice fattuizione e dai costi contenuti.
Per il caso di specie, sarà l'azienda stessa a risolvere il caso denunciato oppure saranno offerte delle "Alternative Dispute Resolutions" presso le rispettive autorità nazionali che, per la determinazione dell'eventuale controversia, collaboreranno con la Commissione Federale del Commercio Americano onde assicurare che i casi di reclamo sottoposti dai propri cittadini siano "realmente" esaminati e quindi risolti.
Laddove non vengano risolte le problematiche così come insorte sarà, in ogni caso, ammesso un Arbitrato così come, nei casi che riguarderanno la sicurezza nazionale, il caso irrisolto sarà vagliato della figura del Mediatore ( figura indipendente dai Servizi di Intelligence degli US ).


Con tale Scudo ci auguriamo di poterci trovare finalmente nel futuro, laddove USA, ancora si ritiene, avrebbe invece voluto ancorare ed equiparare il trattamento dei dati provenienti da Oltreoceano, come ad un trattamento di merce di massa, al pari della merce materialmente trattata.
Da domani, invece, ci si aspetteranno precisazioni sulla raccolta dei dati in blocco, importanti rafforzamenti del meccanismo di mediazione nonchè una maggiore esplicitazione degli obblighi delle imprese affinchè queste non possano più gestire i medesimi dati con "superficialità" come nel precedente accordo.


Tesseramento FIGC minore Extracomunitario

IL PRIMO  TESSERAMENTO  PRESSO  LA  FIGC  DEL MINORE EXTRACOMUNITARIO E’ OBBLIGATORIO LADDOVE LO RICHIEDAIL TUTORE



L’art 19 del regolamento FIFA dispone che:




TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI



Tutela dei minori
1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha
superato il 18° anno di età.

2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
a) I genitori del calciatore si trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.
b) Il trasferimento avviene all’interno del territorio dell’Unione Europea (UE) o dell’Area Economica Europea (AEE) e il calciatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:
i) fornire al calciatore un’adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più elevati standard nazionali;
ii) garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse
cessare l’attività professionistica;
iii) adottare tutte le misure necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura della società, nomina di un tutore all’interno della società, ecc.);
iv) all’atto del tesseramento del calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;
c) Il calciatore vive in una località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società all’interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due
Federazioni interessate dovranno dare il loro esplicito consenso.

3. Le stesse condizioni riportate nel presente articolo si applicano per quanto riguarda il
primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese
nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.

4. Ogni trasferimento internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed
ogni 
primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all’approvazione di
una sottocommissione nominata all’uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori.
La richiesta 
di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore.
Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di esprimere la propria
posizione. L’approvazione della sottocommissione deve essere ottenuta prima di
una 
qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una federazione e/o prima di un primo
tesseramento.
Eventuali violazioni di questa disposizione saranno sanzionate dalla 
Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA. 
L’irrogazione di sanzioni è prevista non solo a carico della federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione, ma anche a carico della Federazione
di provenienza per 
aver emesso il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sottocommissione,
nonché delle società che abbiano concluso un contratto per il trasferimento
del minore.

5. Le procedure previste per richiedere alla sottocommissione il primo tesseramento e il
trasferimento internazionale di un minore sono contenute nell’Allegato 2 del presente regolamento………………………………..

La Federazione Italiana Gioco Calcio, al fine di arginare e/o limitare il “ Traffico dei minorenni ”, qualora la richiesta di primo tesseramento presenti un elemento contravvenente a tale articolo, prende propria tale disposizione FIFA ed applica rigorosamente e letteralmente tale normativa disponendo, sempre ed in piena autonomia ma in conformità con questa, sia il divieto  del “ trasferimento internazionale di calciatori minorenni “, sia quello di “ primo tesseramento di un calciatore minorenne per la federazione di un paese di cui non ne è cittadino “.
Nel caso di “ primo tesseramento” per minore extracomunitario, tuttavia, la normativa FIFA vigente, laddove dispone all’art. 2 lettera a) “ i genitori del calciatore minorenne si trasferiscono nel paese del tesseramento per una motivazione non legata al calcio “ non prende in giusta e debita considerazione la fattispecie dell’istituto della Tutela e, spesso non consente al tesseramento dell’atleta minore.
L’Istituto della tutela, per consolidata dottrina e giurisprudenza é “… istituto pubblicistico di protezione del minore privo di genitori o con genitori impossibilitati ad esercitare la loro funzione surrogatoria rispetto alla resporsabilità generitoriale, con garanzie rispetto a quest’ultima, se mai  maggiori, se si considera che l’istituto include il complesso delle attività svolte, nell’interesse della persona ad ssa soggetta, non solo dal tutore, ma soprattutto dall’autorità giudiziaria (  Cass. Sez. VI 15.05.2012, n. 7621 ), con il tutore soggetto a più pregnanti controlli rispetto al genitore ( ad es. inventario, cauzione etc. ) e compiti, in una visione moderna dell’ufficium, rivolti, assieme al Giudice tutelare, si all’amministrazione del patrimonio del minore, ma anche alla cura dell’educazione e degli interessi morali dell’incapace che vede, anche il suo matrimonio amministrativo allo scopo di realizzare quello che è il progetto di vita dello stesso… individuare la finalità reciprua della disposizione in esame nell’arginare il cosidetto fenomeno del “traffico di atleti minorenni”, per un verso non può, innanzitutto, voler dire porre sullo stesso piano un tale fenomeno, dai contorni tutt’altro che definiti, chiari e convincenti, con quelli ben diversi,drammatici e criminali della tratta di esseri umani ( vedesi Libro Bianco dello sport della Commissione europea e relativa Risoluzione del Parlamento europeo 2 maggio 2008 ) o del traffico di clandestini, per altro verso,significa, in via principale, dover verificare in concreto se possa ricorrere una tale situazione, altrimenti risolvendosi la norma in una grave forma di disparità di trattamento tra minori comunitari ed extracomunitari e pù in generale, plurime e pregnanti norme Costituzionali ( artt. 2,3 e 18 Cost. ); che in altri termini “combattere lo sfruttamento dei giovani nello sport e la tratta dei bambini ”, applicando rigorosamente le leggi e le norme esistenti ( Risoluzione Parlamento citata, 38 ), non può voler dire violare tali principi, essendo lo sport uno degli strumenti più efficaci per l’integrazione sociale e rimanendo, tra l’altro, essenziale “ accordare particolare attenzione al ruolo dello sport quale luogo per eccellenza per la coesistenza interculturale”, e nonché elemento costitutivo del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi ( Risoluzione Parlamento Europeo citata, punto 5 ). ….., di conseguenza, senza neppure mettere in discussone la ratio della disposizione federale, va sempre stabilito caso per caso il diritto al tesseramento del minore extracomunitario onde consentirgli il libero esercizio dei diritti riconosciuti dal nostro Ordinamento anche nello svolgimento dell’attività sportiva, negli stessi termini di accesso consentiti ai calciatori minori trasferiti in ambito comunitario. ( Ordinanza Tribunale di Pescara del 02 novembre 2015 ).
Tale normativa FIFA, infatti, non può ritenersi sempre e comunque applicabile, ma deve considerare l’esistenza di norme gerarchicamente superiori ai propri regolamenti ed a quelli della FIGC; deve, infatti,  soggiacere inevitabilmente ad altro istituto riconosciuto sia in dottrina, sia in giurisprudenza; e quello della tutela del minore ed il riconoscimento della figura del suo tutore non può ritenersi certo non giustamente tutelabile.
 Per tale giusta regola, di conseguenza,  la normativa di diritto italiano e in primis il Codice Civile si dovrà ritenersi sovrapponente a qualsivoglia regolamento sportivo. L’art. 19 FIFA ( recepito anche dalla FIGC ) non può assolutamente contravvenire agli artt. 346 e seguenti del Codice Civile e la richiesta di tesseramento da parte del tutore di un minore che intende giocare al calcio a livello dilettantistico o professionistico non può ottenere alcun diniego federale.
Qualsivoglia diniego, infatti, oltre a contravvenire a norme di diritto civile, dovrà ritenersi chiaramente discriminatorio nei confronti del minore extracomunitario, ai sensi dell’art. 43 T.U 286/1998.
 Ogni qual volta, quindi, la FIFA e la FIGC, pongono in applicazione l’art 19,a) in presenza di tutore, non intendendo considerare, quindi, equiparare la figura dei genitori del minore extracomunitario, che vivono nel loro paese di origine, alla figura del tutore, violano una normativa di diritto covile e tale diniego al tesseramento, deve essere ritenuto chiaramente illeggittimo e tutelabile nelle opportune sedi giudiziarie ordinarie. Il ricorso non può che ottenere sentenza favorevole con relativo “ordine alla FIGC di tesserare il minore”.

In conclusione, quindi, la richiesta di tesseramento per la pratica del gioco del calcio sia a livello dilettantistico, sia professionistico da parte del tutore di un minorenne extracomunitario, non può essere rifiutata da parte della FIGC soltanto sul base del semplice rilievo della mancata presenza dei genitori in Italia.