venerdì 30 marzo 2018

PRIVACY PILLS : 2 - L'Informativa


Il 25 maggio 2018 sarà applicabile in tutti gli Stati Membri il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, con il quale si darà inizio a una nuova era per la tutela del diritto alla privacy dei cittadini europei nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e le imprese.
Abbiamo già Affrontato in una prima Pillola ( Articolo Online del 20 Marzo ) la tematica relativa al Consenso.


Tematica già Trattata:

PILL 1: ( Articolo Online del 20 Marzo ) la tematica relativa al "Consenso"


La pillola di oggi riguarda: L'INFORMATIVA
Il GDPR evidenzia come Il titolare del trattamento debba adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro con maggiore attenzione alle fattispecie afferenti ai casi di informazioni destinate specificamente ai minori. 
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Cosa cambia per l’informativa:
Il GDPR introduce 2 tipi di novità in ordine al contenuto dell’informativa e alle modalità con le quali deve essere redatta e fornita.
Il contenuto
       I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. 
In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.).
       Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto “necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente”: in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.
       Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l’informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato.

Le modalità
• Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell’informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee (si veda anche considerando 58 GDPR).
• L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58), anche se sono ammessi “altri mezzi”, quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (art. 12, paragrafo 1). Il regolamento ammette, soprattutto, l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa (art. 12, paragrafo 7); queste icone dovranno essere identiche in tutta l’Ue e saranno definite prossimamente dalla Commissione europea.
• Sono inoltre parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l’esonero dall’informativa (si veda art. 13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 1, di quest’ultimo), anche se occorre sottolineare che spetta al titolare, in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall’interessato, valutare se la prestazione dell’informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato (si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b) ) – a differenza di quanto prevede l’art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.
• L’informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del regolamento) deve essere fornita all’interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l’interessato – art. 13 del regolamento). Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato (art. 14 del regolamento), l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell’eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.
NOTA: ogni volta che le finalità cambiano il regolamento impone di informarne l’interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

Cosa Fare?
Il consiglio che proporremo in tutte le pills sarà quello di rivolgersi ad uno Studio Legale con esperti in materia di Privacy, inoltre, per scongiurare situazioni di panico proporremo alcune semplici idee per poter approcciare alle novità del GDPR
Un primo esempio di come adeguare il proprio sistema di protezione dei dati personali è quello di prevedere uno studio delle categorie di dati che vengono trattati e creare un’informativa ad hoc per ciascuna categoria da allegare ai contratti con i quali nascono i singoli rapporti giuridici.
Un secondo consiglio per le informative presentate su pagine web è di inserire all’interno della pagina una finestra di testo scorribile dove riportare esclusivamente l’informativa, oltre ad inserirla all’interno dei Termini di Servizio, ed eventualmente consentire la prosecuzione della navigazione esclusivamente dopo la lettura della stessa.
Da ultimo, una rotta che potrebbe portare ad un adeguamento sereno, potrebbe essere quella di prevedere, per ciascuna informativa di cui al primo consiglio, una scheda riassuntiva con le informazioni essenziali accompagnate da riferimenti grafici in modo da centrare la “forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile”.

A cura di:

Avv. Fabio Maggesi

Ulteriori informazioni o Articolo completo sul blog di www.meplaw.net

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