IL PRIMO TESSERAMENTO PRESSO LA FIGC DEL MINORE EXTRACOMUNITARIO E’ OBBLIGATORIO LADDOVE LO RICHIEDAIL TUTORE
L’art 19 del regolamento FIFA dispone che:
Tutela dei
minori
1. I trasferimenti internazionali
dei calciatori sono consentiti solo se il calciatore ha
superato il 18° anno di età.
2. A questa regola si applicano le
seguenti tre eccezioni:
a) I genitori del calciatore si
trasferiscono nel Paese della nuova società per motivi indipendenti dal calcio.
b) Il trasferimento avviene
all’interno del territorio dell’Unione Europea (UE) o dell’Area Economica Europea (AEE)
e il calciatore ha un’età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo
caso la nuova società è tenuta a soddisfare i seguenti obblighi minimi:
i) fornire al calciatore
un’adeguata istruzione e/o formazione calcistica in linea con i più
elevati standard nazionali;
ii) garantire al calciatore una
formazione accademica e/o scolastica e/o formazione professionale, in
aggiunta alla sua istruzione e/o formazione calcistica, che consenta
al calciatore di perseguire una carriera diversa da quella
calcistica nel momento in cui dovesse
cessare l’attività
professionistica;
iii) adottare tutte le misure
necessarie affinché il calciatore sia seguito nel miglior modo possibile (ottime
condizioni di vita presso una famiglia ospitante o una struttura
della società, nomina di un tutore all’interno della società,
ecc.);
iv) all’atto del tesseramento del
calciatore, dimostrare alla Federazione di appartenenza di
avere soddisfatto tutti i succitati obblighi;
c) Il calciatore vive in una
località ubicata ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la società
all’interno della federazione confinante per la quale il calciatore desidera
essere tesserato si trova altresì a 50 km di distanza dallo stesso confine.
La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società
sarà quindi di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad
abitare nel proprio domicilio e le due
Federazioni interessate dovranno
dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni riportate
nel presente articolo si applicano per quanto riguarda il
primo tesseramento dei calciatori
che hanno una nazionalità diversa da quella del paese
nel quale richiedono di essere
tesserati per la prima volta.
4. Ogni trasferimento
internazionale, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, ed
ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all’approvazione di
una sottocommissione nominata all’uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori.
La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore.
Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di esprimere la propria
ogni primo tesseramento ai sensi del paragrafo 3 sono soggetti all’approvazione di
una sottocommissione nominata all’uopo dalla Commissione per lo status dei calciatori.
La richiesta di approvazione deve essere formulata dalla Federazione che desidera tesserare il calciatore.
Alla Federazione di provenienza viene data la possibilità di esprimere la propria
posizione. L’approvazione della
sottocommissione deve essere ottenuta prima di
una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una federazione e/o prima di un primo
una qualsiasi richiesta di CTI inoltrata da una federazione e/o prima di un primo
tesseramento.
Eventuali violazioni di questa disposizione saranno sanzionate dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA.
Eventuali violazioni di questa disposizione saranno sanzionate dalla Commissione disciplinare ai sensi del Codice disciplinare della FIFA.
L’irrogazione di sanzioni è prevista non solo a
carico della federazione che non abbia inoltrato la propria richiesta alla sotto-commissione,
ma anche a carico della Federazione
di provenienza per aver emesso il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sottocommissione,
di provenienza per aver emesso il Certificato internazionale di trasferimento senza l’approvazione della sottocommissione,
nonché delle società che abbiano
concluso un contratto per il trasferimento
del minore.
5. Le procedure previste per
richiedere alla sottocommissione il primo tesseramento e il
trasferimento internazionale di un
minore sono contenute nell’Allegato 2 del presente regolamento………………………………..
La Federazione Italiana Gioco
Calcio, al fine di arginare e/o limitare il “ Traffico dei minorenni ”, qualora
la richiesta di primo tesseramento presenti un elemento contravvenente a tale
articolo, prende propria tale disposizione FIFA ed applica rigorosamente e
letteralmente tale normativa disponendo, sempre ed in piena autonomia ma in
conformità con questa, sia il divieto
del “ trasferimento internazionale di calciatori minorenni “, sia quello
di “ primo tesseramento di un calciatore minorenne per la federazione di un
paese di cui non ne è cittadino “.
Nel caso di “ primo tesseramento” per minore extracomunitario, tuttavia, la
normativa FIFA vigente, laddove dispone all’art. 2 lettera a) “ i genitori del calciatore minorenne si
trasferiscono nel paese del tesseramento per una motivazione non legata al
calcio “ non prende in giusta e debita considerazione la fattispecie
dell’istituto della Tutela e,
spesso non consente al tesseramento dell’atleta minore.
L’Istituto della tutela, per
consolidata dottrina e giurisprudenza é “… istituto pubblicistico di protezione del minore privo di genitori o
con genitori impossibilitati ad esercitare la loro funzione surrogatoria
rispetto alla resporsabilità generitoriale, con garanzie rispetto a
quest’ultima, se mai maggiori, se si
considera che l’istituto include il complesso delle attività svolte,
nell’interesse della persona ad ssa soggetta, non solo dal tutore, ma
soprattutto dall’autorità giudiziaria (
Cass. Sez. VI 15.05.2012, n. 7621 ), con il tutore soggetto a più
pregnanti controlli rispetto al genitore ( ad es. inventario, cauzione etc. ) e
compiti, in una visione moderna dell’ufficium, rivolti, assieme al Giudice
tutelare, si all’amministrazione del patrimonio del minore, ma anche alla cura
dell’educazione e degli interessi morali dell’incapace che vede, anche il suo
matrimonio amministrativo allo scopo di realizzare quello che è il progetto di
vita dello stesso… individuare la finalità reciprua della disposizione in esame
nell’arginare il cosidetto fenomeno del “traffico di atleti minorenni”, per un
verso non può, innanzitutto, voler dire porre sullo stesso piano un tale
fenomeno, dai contorni tutt’altro che definiti, chiari e convincenti, con
quelli ben diversi,drammatici e criminali della tratta di esseri umani ( vedesi
Libro Bianco dello sport della Commissione europea e relativa Risoluzione del
Parlamento europeo 2 maggio 2008 ) o del traffico di clandestini, per altro
verso,significa, in via principale, dover verificare in concreto se possa
ricorrere una tale situazione, altrimenti risolvendosi la norma in una grave
forma di disparità di trattamento tra minori comunitari ed extracomunitari e pù
in generale, plurime e pregnanti norme Costituzionali ( artt. 2,3 e 18 Cost. );
che in altri termini “combattere lo sfruttamento dei giovani nello sport e la
tratta dei bambini ”, applicando rigorosamente le leggi e le norme esistenti (
Risoluzione Parlamento citata, 38 ), non può voler dire violare tali principi,
essendo lo sport uno degli strumenti più efficaci per l’integrazione sociale e
rimanendo, tra l’altro, essenziale “ accordare particolare attenzione al ruolo
dello sport quale luogo per eccellenza per la coesistenza interculturale”, e
nonché elemento costitutivo del dialogo e della cooperazione con i paesi terzi
( Risoluzione Parlamento Europeo citata, punto 5 ). ….., di conseguenza, senza
neppure mettere in discussone la ratio della disposizione federale, va sempre
stabilito caso per caso il diritto al tesseramento del minore extracomunitario
onde consentirgli il libero esercizio dei diritti riconosciuti dal nostro
Ordinamento anche nello svolgimento dell’attività sportiva, negli stessi
termini di accesso consentiti ai calciatori minori trasferiti in ambito
comunitario. ( Ordinanza Tribunale di Pescara del 02 novembre 2015 ).
Tale normativa FIFA, infatti, non
può ritenersi sempre e comunque applicabile, ma deve considerare l’esistenza di
norme gerarchicamente superiori ai propri regolamenti ed a quelli della FIGC;
deve, infatti, soggiacere inevitabilmente
ad altro istituto riconosciuto sia in dottrina, sia in giurisprudenza; e quello
della tutela del minore ed il riconoscimento della figura del suo tutore non
può ritenersi certo non giustamente tutelabile.
Per tale giusta regola, di conseguenza, la normativa di diritto italiano e in primis il
Codice Civile si dovrà ritenersi sovrapponente a qualsivoglia regolamento
sportivo. L’art. 19 FIFA ( recepito anche dalla FIGC ) non può assolutamente
contravvenire agli artt. 346 e seguenti del Codice Civile e la richiesta di
tesseramento da parte del tutore di un minore che intende giocare al calcio a
livello dilettantistico o professionistico non può ottenere alcun diniego
federale.
Qualsivoglia diniego, infatti,
oltre a contravvenire a norme di diritto civile, dovrà ritenersi chiaramente
discriminatorio nei confronti del minore extracomunitario, ai sensi dell’art.
43 T.U 286/1998.
Ogni qual volta, quindi, la FIFA e la FIGC, pongono
in applicazione l’art 19,a) in presenza di tutore, non intendendo considerare,
quindi, equiparare la figura dei genitori del minore extracomunitario, che
vivono nel loro paese di origine, alla figura del tutore, violano una normativa
di diritto covile e tale diniego al tesseramento, deve essere ritenuto
chiaramente illeggittimo e tutelabile nelle opportune sedi giudiziarie ordinarie. Il
ricorso non può che ottenere sentenza favorevole con relativo “ordine alla FIGC di tesserare il minore”.
In conclusione, quindi, la richiesta di tesseramento per la pratica del
gioco del calcio sia a livello dilettantistico, sia professionistico da parte
del tutore di un minorenne extracomunitario, non può essere rifiutata da parte
della FIGC soltanto sul base del semplice rilievo della mancata presenza dei
genitori in Italia.
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