Il 26 maggio'15, finalmente dopo anni di attesa, è entrata in
vigore la legge sul Divorzio
breve , pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 - Legge 6 maggio 2015, n. 55.
Divorzio Breve;
Negoziazione Assistita ed Accordi Dinanzi al Sindaco - Evoluzioni del XXI Secolo
La nuova
normativa interviene a modificare i tempi di attesa per la richiesta del
divorzio da tre anni a sei mesi se la separazione è consensuale, a un anno se è
giudiziale. La vera novità riguarda però lo scioglimento della comunione dei
beni che avviene immediatamente, cioè quando il giudice autorizza i coniugi a
vivere separati; precedentemente si poteva ottenere soltanto con il passaggio
in giudicato della sentenza di separazione. Ulteriore particolarità della
presente normativa è la “retroattività “ della stessa; il divorzio breve
infatti è applicabile dall’entrata in vigore della riforma anche per i
procedimenti attualmente in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Raggiungere
questo traguardo non è stato facile, anche se si sperava in una legge che
permettesse il divorzio immediato, come di fatto avviene in diversi paesi
dell'Unione Europea.
Ma
facciamo qualche passo indietro.
Nel 1800 il Codice di Napoleone consentiva lo scioglimento dei matrimoni
civili, soltanto con il consenso di genitori e nonni.
Agli inizi del 900 il
Governo Zanardelli introdusse una direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, lesioni al coniuge e condanne gravi; la stessa però non venne approvata.
In Italia non si discusse
più della questione fino alla seconda metà degli anni Sessanta,
periodo in cui il deputato Loris Fortuna presentò un progetto di legge per il
divorzio, approvato il primo dicembre del 1970; la legge Fortuna Baslini n. 898
“Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” fu una vera conquista per
il nostro paese. Si arrivò alla prima “forma di divorzio breve”, solo con la
riforma del 1987, con la quale i tempi del dello stesso si accorciarono da 5 a 3 anni.
Il 22 aprile dell’anno
corrente, l'ulteriore grande passo, in attesa del divorzio immediato,
stralciato dal Ddl, che gli Italiani attendono ancora con ansia.
Il divorzio (cessazione degli effetti
civili del matrimonio) è la risoluzione
giuridica del coniugio, cancella doveri
e responsabilità giuridiche da esso derivanti e dissolve il vincolo
matrimoniale tra le parti (a differenza dell'annullamento che dichiara il
matrimonio nullo).
Parallelamente
alla recente normativa del divorzio breve, sono state attuate delle
disposizioni che accelerano la tempistica delle procedure di separazione e
divorzio; stiamo parlando della negoziazione
assistita e degli accordi di
separazione e divorzio fatti davanti al
sindaco, introdotti con il decreto-legge n. 132 del 2014,
convertito dalla legge n. 162 del 2014.
La negoziazione assistita da avvocati, è
un accordo che si sottoscrive qualora le parti raggiungano un’intesa sulle
condizioni della loro separazione o del loro divorzio. Condizione essenziale è
che entrambi i coniugi siano assistiti da un legale. Una volta raggiunto
l’accordo dovrà essere trasmesso al PM, presso il tribunale competente per un
controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il compito di rilasciare il
relativo nullaosta. Entro dieci giorni l’Avvocato dovrà provvedere a depositare
tale documento presso la casa comunale nella quale i coniugi hanno contratto
matrimonio. Si può ricorrere alla negoziazione anche in presenza di figli
minori o maggiorenni, in quest’ultimo caso solo se incapaci o portatori di
handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Anche in questo caso sarà
il PM presso il Tribunale competente, ad
autorizzare l’accordo raggiunto, in quanto rispondente all’interesse dei
figli.
Un’altra
possibilità prevede che si possano concludere accordi di separazione e divorzio dinanzi al sindaco (art. 12).
La procedura non è prevista in
presenza di figli minori né di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Con esclusione del
caso riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, una
volta raggiunto l’accordo il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire
davanti a sé non prima dei successivi trenta giorni per confermare quanto
stabilito. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma.
In conclusione
l'introduzione della nuova normativa che mirava a snellire e a velocizzare le procedure di separazioni e
divorzi, a mio parere ha comportato un’ "insalata giuridica" che ha
confuso sia l'utente finale che il giurista, costretto a scontrarsi con l'
applicazione della norma.
Il divorzio breve non
risolve l'aspettativa delle parti che auspicavano una risoluzione immediata del
rapporto di coniugio senza passare per un’ obbligatoria e propedeutica separazione. Ad oggi, pertanto, non ci resta
che attendere ulteriori modifiche, e chissà che la prossima non sia la volta
buona.
Redatto in Giugno 2015
Avv. Annalisa Crisci
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