venerdì 26 febbraio 2016

Annunciato Privacy Shield che sostituirà il Safe Harbor


ANNUNCIATO IL NUOVO ACCORDO SUL TRASFERIMENTO DEI DATI TRA UE e USASOSTITUZIONE DEL  SAFE  HARBOUR



Il Famoso Accordo denominato Safe Harbor ( Approdo Sicuro ) è ormai scaduto il 31 di Dicembre u.s. ed ormai tutta l'Europa e gli Stati Uniti sono in fase di organizzazione da tempo per redigerne un nuovo che stabilisca riguardo al trattamento dei dati tra UE e USA affinchè sostituisca il precedente.
L'Accordo, come noto, offriva, sin dal 26 luglio del 2000, l'adeguata protezione nel caso di trasferimento dei dati personali dall'UE oltre Oceano.
Conseguentemente al Safe Harbour, venne consentito a tutte le imprese europee che avevano sottoscritto i "Safe Harbour Privacy Principles", di trasferire i dati in loro possesso in USA.

La necessità del "SAFE HARBOR" derivava dalla logica di vedersi costituiti tutti quei requisiti utili alla protezione dei dati sensibili trattati online.
Le maggiori aziende come Facebook, Microsoft, Ebay, Google, infatti, necessitavano e necessitano di gestire i dati nei diversi continenti per necessità ( solitamente ) di origine strutturale o tecnologica ( come per il caso del Server ad esempio ).
La circolazione dei dati in Europa solitamente non poneva particolari problematiche ed era libera purchè venivano rispettati i dettami previsti dalla Direttiva 95/46/CE.
Diverso era quando i dati sensibili venivano trasferiti in paesi terzi ( vedasi USA ).
In casi come questo ( ormai quotidiano anche ai tempi della SAFE HARBOR ) era necessario assicurarsi che questi paesi offrissero quel livello di protezione tale da garantire paritetico trattamento del paese d'origine.
L'accordo, dunque, obbligava all'azienda firmataria dell'Accordo, di informare l'interessato, al momento dell'acquisizione, che i propri dati sarebbero stati trattati in altro continente.
I soggetti, dunque, avrebbero dovuto prendere immediata conoscenza riguardo all'utilizzo dei dati, riguardo alla finalità del trattamento (anche in futuro) nonchè riguardo al diritto acquisito di ottenere modifica, cancellazione, rettifica, integrità e riservatezza dei dati forniti.

INVALIDAZIONE DEL SAFE HARBOR

Ad Ottobre 2015 la Corte di Giustizia della UE aveva però affermato che vi erano dei rischi per la protezione dei dati Europei dando tempo sino al Gennaio u.s. per negoziare il Famoso SAFE HARBOUR 2 con gli USA.
In Ottobre u.s., infatti, la corte di Giustizia si era espressa sul caso sollevato da MAXIMILLIAN SCHREMS, giovane studente di legge austriaco che chiedeva di bloccare il trasferimento dei suoi dati personali nei server americani di FACEBOOK.
La decisione CLAMOROSA ha stabilito come il famoso "Approdo sicuro dei dati sensibili certificato 15 anni prima non è valido"!!!.
Tale Sentenza ha messo in discussione il fondamento stesso dell'attività aziendale della Silicon Valley che prosperava proprio su questi dati.
Ciò che MAXIMILLIAN SCHREMS contestava era che il SAFE HARBOR fosse sicuro. Per tale motivazione il caso arrivò alla Corte ( Unico Organo competente ad annullare un atto dell'Unione).
Quanto rilevato dalla Sentenza, infatti, fu che l' Approdo Sicuro non era valido poichè:
1. La commissione avrebbe dovuto constatare che gli USA garantissere "effettivamente" un adeguato livello di protezione dei dati personali a norma della Direttiva. 
Tale fattispecie non si è mai verificata in quanto la Commissione si è sempre solamente limitata ad esaminare il regime dell'Approdo sicuro ( STOP!!! )
2.  La Corte osserva come una normativa che non preveda alcna facoltà per il singolo di esperire rimedi giuridici diretti ad accedere ai dati personali che lo riguardano o ad ottenerne la rettifica o la cancellazione, viola il contenuto essenziale del diritto Fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva, facoltà., questa, che è connaturata all'esistenza di uno Stato di Diritto
3. L' Approdo Sicuro era esclusivamente applicabile alle Aziende USA che lo sottoscrivevano mentre tutte le Autorità Pubbliche non potevano essere assoggettate producendo gravi ingerenze nei diritti fondamentali delle persone
4. Infine la Corte dichiara che la Decisione della Commissione del 26 Luglio 2000 privava le autorità nazionali di controllo dei loro poteri nel caso in cui una persona contesti la compatibilità della decisione con la tutela della vita privata e delle libertà e diritti fondamentali delle persone. La Corte affermava, parimenti, che la Commissione non aveva la competenza di limitare in tal modo i poteri delle Autorità nazionali di Controllo.

Il Dott. Soro ( Garante del Trattamento dei Dati in IT ), commentando la Sentenza della Corte così pronunciava:
"Non è ammissibile che il diritto fondamentale alla protezione dei dati, oggi sancito dalla Carta e dai Trattai UE, sia compromesso dall'esistenza di forme di sorveglianza e accesso del tutto indiscriminate da parte di autorità di Paesi terzi, che peraltro non rispettano l'ordinamento Europeo sulla protezione dei dati". Per questo, aggiunge Soro, "occorre una risposta coordinata a livello Europeo anche da parte dei Garanti Nazionali"

ALLO STATO ODIERNO
Le trattative, dunque, per la nascita del "Safe Harbor 2" sono proseguite in maniera costante anche in vista degli interessi economici che ricoprono una situazione delicata come quella contingente ormai verificatasi.
E' nel mese di Febbraio 2016 che viene annunciata, dal Vice Presidente della Commissione Europea ANDRUS ANSIP quello che è stato battezzato "PRIVACY SHIELD".
Tale "Bozza" sarà sottoposta, dunque, al successivo vaglio di tutti i Garanti Europei (come daltronde pronunciava il Dott. Soro ).
Il nuovo PRIVACY SHIELD avrebbe dunque il "Dovere" di ottemperare e quindi rispondere a tutte le questioni sollevate dalla Corte in Ottobre u.s. con la Sentenza C 362/14.
Secondo quanto annunciato dal Vice Presidente della Commissione, con il nuovo Accordo sarà possibile importare in USA tutti i dati sensibili acquisiti online a condizione che vengano essere elaborati a garanzia dei cittadini.
Così facendo si passerebbe dall'Autocertificazione unilaterale del SAFE HARBOR all'impegno vincolante e verificabile della FEDERAL TRADE COMMISSION AMERICANA.
Inoltre, in risposta alla decisione della Corte, i Cittadini Europei avrebbero a disposizione diverse "opzioni" per poter opporre il trattamento dei dati.
Le aziende USA avranno di contro l'obbligo di rispondere in temi celeri ed in caso di inadempienza i Cittadini UE potranno rivolgersi già in primis alla propria Autorità Nazionale.

Sempre per rispondere alla Decisione della Corte, il Commissario Europeo JOUROVA ha pubblicamente "Assicurato" che il PRIVACY SHIELD prevederà "che i dati degli Europei non verranno sottoposti a sorveglianza indiscriminata"
Tale fattispecie sarà validamente apprezzata (globalmente) poichè per la prima volta nella storia gli USA hanno dato alla UE garanzie vincolanti che l'accesso delle autorità giudiziarie saranno soggette a limitazioni, tutele e meccanismi di controllo chiari.

Il PRIVACY SHIELD è nei primi di Febbraio 2016 dunque passato al vaglio dei Garanti Europei Riunitisi nell'Art. 29 Working Party.
L'entrata in vigore sembrerebbe possa dirsi per i mesi di Maggio / Giugno p.v.

Ci auguriamo, dunque, che tali operazioni possano, anche in vista del periodo storico (ormai non più 2.0) che stiamo vivendo, maggiormente garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati sensibili da sempre gestiti (forse impropriamente) dalle più importanti Società della Silicon Valley da sempre arricchitesi della mole dei dati acquisiti sino ad ora.






lunedì 18 gennaio 2016

Focus sulle attività Legali a Tutela dell' IP

FOCUS SULLE ATTIVITA' LEGALI A TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE





Lo studio Legale Maggesi ormai dagli anni 90 si occupa di gestire i beni immateriali per private ed aziende e per tale motivo, scopo dell'odierno Articolo, ci è premura sottolineare al meglio le attività a difesa della Proprietà Intellettuale.

In tale contesto è importante sottolineare la gestione del portafoglio marchi aziendali attraverso la presa in gestione e l’inserimento in banche dati professionali ed idonee a garantire la sorveglianza di tutte le scadenze.

Inoltre lo studio è in grado di offrire pareri in merito alla registrabilità di un nuovo marchio sia attraverso l’analisi dei requisiti assoluti per la registrazione sia attraverso le ricerche di anteriorità necessarie per verificare la sussistenza del requisito della novità.  Inoltre a livello di deposito possiamo agire in via diretta presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM), l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e la World International Property Organization (WIPO).

Quanto ai depositi locali esteri possiamo agire in qualunque giurisdizione attraverso la nostra consolidata rete di collaboratori esteri. 

Lo Studio è infatti presente su tutti e 5 i continenti ed è coadiuvato da consulenti esperti per la gestione e la tutela della proprietà intellettuale (ovunque si intendesse spendere tale diritto).

Per la migliore gestione del portafoglio marchi ed onde evitare prolungate attività di speculazione da parte di terzi offriamo anche servizi di sorveglianza per i quali possiamo prevedere ambiti territoriali specificamente ritagliati sulle Vostre esigenze.

Laddove si dovessero riscontrare attività di contraffazione in danno ai Vostri marchi, possiamo essere di supporto tramite l’individuazione delle migliori strategie processuali in Italia ed all’estero.

Inoltre, per contrastare eventuali depositi di marchio ritenuti simili ai Vostri, siamo in grado di attivare tutte le procedure amministrative idonee a scongiurare la registrazione; possiamo infatti agire contro registrazioni speculative di nomi a dominio simili ai Vostri marchi tramite le apposite procedure di riassegnazione da avviare anche a seguito dell’attivazione di servizi di sorveglianza sui nomi a dominio che siamo in grado di offrire su base annuale. 

La nostra assistenza giudiziaria è diretta anche alla repressione di tutti i comportamenti pregiudizievoli nei confronti dell’immagine e della reputazione Vostra e della Vostra azienda. In ragione di tale fattispecie lo Studio si avvale di professionisti in materia ed esperti nella C.d. "Brand o Private reputation".

Quanto al tecnico il nostro studio potrà fornire pareri circa la migliore strategia di tutela per le nuove invenzioni. Possiamo occuparci di deposito di brevetti, modelli di utilità e design industriale seguendo l’iter amministrativo fino alla concessione sia nei contesti nei quali possiamo operare in via diretta sia nei paesi esteri attraverso i ns. corrispondenti. Quando si ritiene di aver scoperto qualcosa che non sia intuitivo per un tecnico del settore e quando tale scoperta possa avere in astratto un valore economico non irrilevante è opportuno proteggerla con lo strumento più idoneo in base al parere dei ns. tecnici; in via preventiva è però opportuno effettuare una ricerca di libera immissione in commercio onde evitare possibili interferenze in altrui privative brevettuali.

Ci occupiamo inoltre di Diritto d’autore curando i relativi depositi presso il Ministero dei Beni Culturali e la SIAE compresi i depositi al Registro Pubblico del Software. 

Negli ambiti sopra indicati il ns. studio è in grado di fornire pareri e di dare suggerimenti appropriati sempre nell’ottica di valorizzare al massimo le Vostre invenzioni ed i Vostri segni distintivi.  Tali beni immateriali, dopo essere stati adeguatamente protetti, devono circolare sui mercati di interesse ed in tale prospettiva il nostro studio è a Vostra disposizione per la redazione dei contratti più appropriati anche nell’ottica di realizzare al meglio i progetti di esportazione e tutte le forme di sfruttamento all’estero di marchi e brevetti.

E' politica dello studio, per tutto quanto qui indicato, procedere con analisi e studi mirati per qualsivoglia problematica che potrà presentarsi al fine di "cucire" su ogni cliente l'aspettativa che questi intenderà prefissarsi.

Per chiarimenti, comunicazioni o quanto di pertinenza, come sempre, lo studio rimane a completa disposizione nel merito

Avv. Fabio Maggesi

mercoledì 11 novembre 2015

Antitrust In parlamento per Uber ed APP sul Traporto

Una nuova regolamentazione su Uber e sulle app digitali per il trasporto urbano


L'ANTITRUST AL PARLAMENTO: 
"NUOVA REGOLAMENTAZIONE SU UBER E SULLE APP DIGITALI PER IL TRASPORTO URBANO"
Occorre disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet. Si parla di Uber e delle App che consentono di accedere a questo servizio, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto Ncc (noleggio con conducente). In risposta a un quesito posto dal ministero dell’Interno su richiesta del Consiglio di Stato, l’Antitrust auspica in proposito che “il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.
Lo sviluppo di queste nuove App e anche l’adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno provocando in tutto il mondo complesse questioni d’interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la sollecitazione dell’Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, definendo un “terzo genere” di autisti oltre a quelli dei taxi e degli Ncc.
Quanto ai servizi UberBlack e UberVan che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati - le berline fino a quattro posti il primo e i mini-bus o monovolume da cinque posti in su l’altro - l’Antitrust ribadisce “la legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato”. La stessa Autorità giudica “di fatto inapplicabili” gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (n.21/92), ritendo che “una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l’offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l’acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio”.
Per quanto riguarda UberPop, il servizio svolto da autisti non professionisti, l’Antitrust si richiama all’ordinanza con cui il Tribunale di Milano - bloccando l’utilizzazione dell’App sul territorio nazionale - “ha evidenziato che l’attività in questione non può essere svolta a discapito dell’interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate e all’idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone”. Perciò l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare “una regolamentazione minima di questo tipo di servizi”, con l’intento di “sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione”. Vale a dire “una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza e, nella misura in cui si disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano”.
Roma, 2 novembre 2015
Fonte : AGCM

giovedì 29 ottobre 2015

La Fuga dei Pensionati Italiani in Portogallo

LA FUGA DEI PENSIONATI ITALIANI IN PORTOGALLO

Ci preme, con il presente articolo, indicare l'intervista pubblicata su diversi quotidiani italiani
relativa alla "fuga" dei pensionati Italiani in Portogallo e rilasciata dall'Avvocato Elisabetta Bortone, partner dello stato del Portogallo, dello Studio Maggesi.




"Scatta la grande fuga dei pensionati in Portogallo. Tra i Paesi più gettonati dove lo stipendio mensile, come in un paradiso offshore, si incassa al lordo, senza pagare un euro all'Agenzia delle entrate c'è il Portogallo.
Alcuni pensionati hanno raccontato la loro fuga in terra lusitana. "A inizio 2016 - spiega un pensionato - vado a vivere a Sesimbra, mezz'ora da Lisbona, su un promontorio che pare Portofino. Pagherò 300 euro d'affitto per un bilocale fronte-mare, 10 euro per mangiare ottimo pesce al ristorante ". Ma soprattutto vedrà la sua pensione crescere dalla sera alla mattina - del tutto legalmente - del 30%. "Quanto prendo non glielo dico - sussurra con pudore - ma confesso che solo di Irpef risparmierò 15mila euro l'anno". Come dire che ogni mese, grazie alle generose agevolazioni del fisco portoghese, si troverà in tasca 1.250 euroin più. Il piano portoghese per attrarre i pensionati come prevedibile, viaggia a gonfie vele. Inglesi e brasiliani sono arrivati a centinaia. Entro fine 2015 oltre 5mila francesi, terrorizzati dalle tasse sul lusso di Francois Hollande, si trasferiranno verso sud nella nuova Terra Promessa previdenziale. Le regole sono semplici: basta vivere 183 giorni l'anno nel paese, assumere lo status di "residente non abituale" et voilà , il gioco è fatto: per dieci anni la pensione è esentasse.L'Inps l'accredita lorda, come previsto dagli accordi bilaterali. E l'erario locale non effettua alcun prelievo. I numeri dell'Italia per il momento sono molto inferiori: 51 espatriati nel 2014, il triplo dell'anno prima. Ma crescono geometricamente. "Quest'estate abbiamo ricevuto 15-20 richieste di informazioni alla settimana" assicura Elisabetta Bortone, avvocato dello studio Haag a Lisbona. "Noi almeno 20-30 al mese", calcola Marcello Menichetti della Camera di Commercio Italia-Portogallo. Il passaparola funziona. "Io sono rinata - racconta entusiasta Luisa Gaiazzi, 63enne ex impiegata di un'azienda farmaceutica residente nella capitale lusitana da un anno - . A Roma con i miei 840 euro al mese faticavo a far quadrare i conti. In Portogallo, a parte la lingua su cui fatico un po', mi sento una signora". I suoi 840 euro sono diventati 1.150. Non solo: "D'affitto pago il 25% in meno per un bilocale identico a quello che avevo al Prenestino, il paese è sicuro, la gente accogliente, il caffè costa 60 centesimi al bar. Questa cotoletta di vitello con contorno - dice mulinando forchetta e coltello al suo tavolo fisso al Solar di San Josè - viene solo 5,5 euro. E così posso permettermi pure un quartino di rosso. Un paradiso!".

Fonte : Il Giornale

Lo Studio rimane a disposizione dei propri assistiti per informazioni nel merito e quindi di eventuale consulenza da tenersi presso lo studio della Partner in Portogallo


martedì 27 ottobre 2015

Amazon dichiara guerra alle false recensioni

Amazon : STOP alle False Recensioni 

«Danneggiano l'e-commerce»



Il problema del nuovo millennio è ormai il 2.0. e quello che doveva considerarsi la trasparenza dell'informazione e della percezione del gusto.

Più volte ci siamo soffermati su di un prodotto, un ristorante o un servizio ed abbiamo prestato la nostra recensione per salvaguardare o consigliare il successivo utente, il successivo consumatore o comunque il prossimo cliente.



I Siti di vendita online, infatti, prestano molto affidamento alle recensioni degli utenti ma, come è ormai facile aspettarsi, queste non sempre sono chiare e trasparenti.
Amazon, nota Azienda leader nel settore, con sede a Seattle, nello stato di Washington, ha così preso la decisione di "dichiarare guerra" a tutti i portali web, ai siti ed a chiunque pubblicizzi o prometta la pubblicazione di recensioni fasulle sul proprio sito e.commerce, facendo così lievitare "artificialmente" la percezione della qualità di taluni prodotti piuttosto che di altri e quindi l'affidabilità dei venditori.

Il colosso Americano, secondo quanto riportato da GeekWire ( http://www.geekwire.com/  ), avrebbe aperto una causa di rilevanza nello Stato di California.

" Anche se si tratta di un piccolo numero, queste recensioni rischiano di minare la fiducia che i clienti e la stragrande maggioranza dei venditori e produttori hanno riposto in Amazon - si legge nella causa - offuscandone così il marchio. Amazon proibisce severamente ogni tentativo di manipolare le recensioni dei clienti e sorveglia attivamente il suo sito web per rimuovere recensioni false, fuorvianti e non autentiche"

La causa è stata avviata contro Jay Gentile ( così si legge nel Seattle Times all'indirizzo http://www.seattletimes.com ) in quanto, citando il Seattle Times, quello che avveniva era proprio un'acquisto di "Rewies"

" The suit also alleges GENTILE told the customer that the she seller could "simply ship empty packages in an effort to fool Amazon into believing the reviewer was a "verified Purchaser" "It says the websites sell its service for $19 to $22 per review"Jay Gentile, identificato infatti da Amazon come operatore del sito BuyAzonreviews.com, Beyreviews.net e Buyreviewsnow.com operava mediate le medesime piattaforme offrendo ai Venditori di Amazon la possibilità di acquistare recensioni "False" da 4 a 5 stelle (massimo in termini di gradimento) e che solitamente vengono assegnate tramite il sito Amazon da chi, soddisfatto del servizio, dovrebbe , proprio con la Review, consigliare il Seller ad altri Buyers.

Sentito via chat da GeekWire, l'operare Jay Gentile sostiene che non avrebbe commesso nulla di male: I suoi utenti ricevono sconti o prodotti gratuitamente ma si impegnano a fornire recensioni "oneste"


Dal Seattle Times:





Scritto e riportato da : Avvocato Fabio Maggesi


mercoledì 7 ottobre 2015

Facebook: dichiarazioni di Antonello Soro

Facebook: dichiarazione di Antonello Soro sulla sentenza della Corte di Giustizia 




"Con questa sentenza la Corte di Giustizia Europea rimette al centro dell'agenda degli Stati il tema dei diritti fondamentali dalla delle persone e la necessità che questi diritti, primo fra tutti la protezione dei dati ( Sancito in Europa dalla Direttiva Comunitaria 95/46/CE ) vengano tutelati anche al di fuori dei confini europei". 

Questo il primo commento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, alla sentenza della Corte di Giustizia Europea riguardo alla causa che ha visto contrapposti il cittadino austriaco Maximillian Schrems e l'Autorità irlandese per la protezione dei dati in un caso relativo a Facebook.

"La Corte ha riaffermato con forza che non è ammissibile che il diritto fondamentale alla protezione dei dati, oggi sancito dalla Carta e dai Trattati UE, sia compromesso dall'esistenza di forme di sorveglianza e accesso del tutto indiscriminate da parte di autorità di Paesi terzi, che peraltro non rispettano l'ordinamento europeo sulla protezione dei dati.

E' importante peraltro sottolineare - continua Soro - che questa sentenza, insieme ai recenti pronunciamenti della giurisprudenza europea, conferma come la Corte sempre più spesso intenda richiamare le istituzioni europee e gli Stati membri ad un rispetto reale e concreto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue.

La Corte ricorda a tutte le parti in causa che il panorama dei diritti è mutato con l'ingresso della Carta quale parte integrante dei Trattati fondamentali dell'UE, e che tutti gli strumenti e gli atti comunitari, passati e presenti, devono essere guardati con occhi nuovi, attraverso la lente della Carta.

E' la stessa ottica, del resto, in cui si muove il "pacchetto protezione dati" con il futuro Regolamento generale e la direttiva "polizia e giustizia": entrambi rafforzano, fra le altre cose, i diritti degli interessati in Ue e i poteri delle autorità nazionali di protezione dati."

"E' chiaro ora - conclude il Presidente del Garante per la Privacy - che occorre una risposta coordinata a livello europeo anche da parte dei Garanti nazionali, e in queste ore si stanno valutando le modalità più efficaci per individuare linee-guida comuni".

Roma,  6 ottobre 2015

Fonte :
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4308245


Scritto e riportato da : Avvocato Fabio Maggesi

mercoledì 15 luglio 2015

Divorzio Breve - Evoluzioni del XXI Secolo

 Il 26 maggio'15,  finalmente dopo anni di attesa, è entrata in vigore la legge sul Divorzio breve ,   pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 maggio 2015, n. 107 - Legge 6 maggio 2015, n. 55.




Divorzio Breve; 
Negoziazione Assistita ed Accordi Dinanzi al Sindaco - Evoluzioni del XXI Secolo


La nuova normativa interviene a modificare i tempi di attesa per la richiesta del divorzio da tre anni a sei mesi se la separazione è consensuale, a un anno se è giudiziale. La vera novità riguarda però lo scioglimento della comunione dei beni che avviene immediatamente, cioè quando il giudice autorizza i coniugi a vivere separati; precedentemente si poteva ottenere soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Ulteriore particolarità della presente normativa è la “retroattività “ della stessa; il divorzio breve infatti è applicabile dall’entrata in vigore della riforma anche per i procedimenti attualmente in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Raggiungere questo traguardo non è stato facile, anche se si sperava in una legge che permettesse il divorzio immediato, come di fatto avviene in diversi paesi dell'Unione Europea.
Ma facciamo qualche passo indietro. 

Nel 1800 il Codice di Napoleone  consentiva lo scioglimento dei matrimoni civili, soltanto con il consenso di genitori e nonni. 

Agli inizi del 900 il Governo Zanardelli introdusse una direttiva che prevedeva il divorzio solo in caso di adulterio, lesioni al coniuge e  condanne gravi; la stessa però  non venne approvata. 

In Italia non si discusse più della questione  fino  alla seconda metà degli anni Sessanta, periodo in cui il deputato Loris Fortuna presentò un progetto di legge per il divorzio, approvato il primo dicembre del 1970; la legge Fortuna Baslini n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” fu una vera conquista per il nostro paese. Si arrivò alla prima “forma di divorzio breve”, solo con la riforma del 1987, con la quale i tempi del dello stesso si accorciarono  da 5 a 3 anni. 

Il 22 aprile dell’anno corrente, l'ulteriore grande passo, in attesa del divorzio immediato, stralciato dal Ddl, che gli Italiani attendono ancora con ansia.
Il divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)  è la risoluzione giuridica  del coniugio, cancella doveri e responsabilità giuridiche da esso derivanti e dissolve il vincolo matrimoniale tra le parti (a differenza dell'annullamento che dichiara il matrimonio nullo). 

Parallelamente alla recente normativa del divorzio breve, sono state attuate delle disposizioni che accelerano la tempistica delle procedure di separazione e divorzio; stiamo parlando della negoziazione assistita e degli accordi di separazione e divorzio  fatti davanti al sindaco, introdotti con il  decreto-legge n. 132 del 2014, convertito dalla legge n. 162 del 2014.

La negoziazione assistita da avvocati, è un accordo che si sottoscrive qualora le parti raggiungano un’intesa sulle condizioni della loro separazione o del loro divorzio. Condizione essenziale è che entrambi i coniugi siano assistiti da un legale. Una volta raggiunto l’accordo dovrà essere trasmesso al PM, presso il tribunale competente per un controllo di regolarità; spetterà allo stesso PM il compito di rilasciare il relativo nullaosta. Entro dieci giorni l’Avvocato dovrà provvedere a depositare tale documento presso la casa comunale nella quale i coniugi hanno contratto matrimonio. Si può ricorrere alla negoziazione anche in presenza di figli minori o maggiorenni, in quest’ultimo caso solo se incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti. Anche in questo caso sarà il  PM presso il Tribunale competente, ad autorizzare l’accordo raggiunto, in quanto rispondente all’interesse dei figli.   

Un’altra possibilità prevede che si possano concludere accordi di separazione e divorzio dinanzi al sindaco (art. 12). 

La procedura non è prevista in presenza di figli minori né di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.

Con esclusione del caso riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio, una volta raggiunto l’accordo il sindaco dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé non prima dei successivi trenta giorni per confermare quanto stabilito. La mancata comparizione è motivo di mancata conferma. 

In conclusione l'introduzione della nuova normativa che mirava a snellire e a  velocizzare le procedure di separazioni e divorzi, a mio parere ha comportato un’ "insalata giuridica" che ha confuso sia l'utente finale che il giurista, costretto a scontrarsi con l' applicazione della  norma.

Il divorzio breve non risolve l'aspettativa delle parti che auspicavano una risoluzione immediata del rapporto di coniugio senza passare per un’ obbligatoria  e propedeutica  separazione. Ad oggi, pertanto, non ci resta che attendere ulteriori modifiche, e chissà che la prossima non sia la volta buona.


Redatto in Giugno 2015

Avv. Annalisa Crisci